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Super ammortamento – cos’è e come funziona

Pubblicato da in Leggi e normative ·
Tags: leggestabilitàbenistrumentaliregistratoridicassasistemiristorazionerisparmio
La nuova legge di stabilità 2016 prevede che per nuovi beni strumentali acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 si possa applicare un super ammortamento del 140%.

“Ma cos’è e come si applica il cosiddetto super ammortamento o maxiammortamento al 140%?
Il super ammortamento o maxi ammortamento è una misura introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 e consistente nell’agevolare gli investimenti produttivi delle imprese, grazie ad un’accelerazione del processo di ammortamento fiscale del cespite in oggetto.
Attraverso il super ammortamento o maxi ammortamento le aziende che investono in beni strumentali possono ammortizzare fiscalmente il bene al 140 per cento in luogo del 100 per cento.

Soggetti beneficiari:
può essere applicato da «tutte le aziende che investono in beni strumentali strettamente inerenti al core business aziendale», comprendendo in questa definizione tutti i titolari di:
•\treddito d’impresa;
•\treddito da lavoro autonomo (tranne i contribuenti in regime forfetario).
In attesa di circolari di chiarimento operativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che l’applicazione del super ammortamento o maxi ammortamento al 140 per cento riguardi anche i soggetti che si avvalgono del regime dei minimi ma non del nuovo regime forfetario.

Come funzione e come si applica?
Il meccanismo di applicazione del super ammortamento o maxi ammortamento al 140 per cento prevede che l’azienda possa dedurre una quota fiscale di ammortamento maggiore rispetto a quanto oggi prevede il decreto ministeriale di riferimento.
Nell’applicazione operativa, l’ammortamento al 140 per cento consente di ammortizzare il cespite acquistato secondo le aliquote ordinarie, mentre dal punto di vista fiscale viene effettuata una «variazione in diminuzione della base imponibile» su cui poi verranno calcolate le imposte.
Per esempio, se l’azienda Gamma acquista un cespite per un costo (netto IVA) pari a 1000,00 euro e il relativo coefficiente di ammortamento è pari al 20% per 5 anni, con il super ammortamento questa azienda avrebbe diritto a dedurre fiscalmente il 28% (in luogo del 20).

Periodo temporale di riferimento
Il super ammortamento o maxi ammortamento introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 si applica per tutti i beni strumentali acquistati tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016.
(tratto da: https://www.forexinfo.it/Super-ammortamento-140-come-funziona)

Supponiamo il caso di un’impresa individuale che acquista il 10 febbraio 2016, un sistema ristorazione del costo di 5.000 euro. L’aliquota di ammortamento per questo tipo di bene è pari al 20%.
L’art. 102 TUIR prevede che “la deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applcazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio”.

Di seguito il vantaggio relativo alla nuova norma:


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SCONTRINI ERRATI: ecco come fare

Pubblicato da in Tutorial ·
Tags: tutorialregistratoredicassascontrinofiscalesagiservice
 
Capita molto spesso che, di fretta per la coda in cassa o distratti da un cliente che ci chiede un’informazione, digitiamo un importo sbagliato nello scontrino, magari con qualche zero in più e chiudiamo per cassa senza accorgercene!
 

Una volta chiuso lo scontrino non è possibile cancellare l’operazione, come non è possibile emettere uno scontrino con importo negativo!

Ecco allora cosa è necessario fare per essere in regola e non dover dichiarare ciò che non abbiamo venduto:
 
 
 
1. Trattenere lo scontrino sbagliato (non gettarlo, perché sarà la giustificazione della differenza tra la chiusura fiscale e l’importo registrato)
 2. Emettere lo scontrino corretto al cliente
3. Annullare con una penna lo scontrino sbagliato tracciando sul davanti una diagonale e scrivendo sul retro la dicitura “ANNULLATO PER ERRATA BATTITURA
4. Al momento della chiusura fiscale (che risulterà più alta dell’effettiva) annotare sul registro dei corrispettivi la chiusura effettiva (ottenendola sottraendo lo scontrino errato dall’importo stampato dalla cassa)
 
Quindi ad esempio se emettiamo per errore uno scontrino di 300.000,00 € e la chiusura fiscale risulta di 302.345,00€, l’importo da annotare nel registro dei corrispettivi sarà di 2.345,00€ (ovvero 302.345,00 - 300.000,00 €)

Qualora però vuoi portare a zero la possibilità di commettere questo tipo di errore, si può impostare un limite alle battute sui reparti, in base alla cifra che ritieni più consona per la tua attività. >>>Contattaci!
 
 
 



Registratori di cassa: è cessato dal 2014 l’obbligo di comunicazione cartacea

Pubblicato da in Leggi e normative ·
Tags: comunicazioneregistratoredicassainstallazionemessainservizioagenziadelleentrateverificaperiodica


















La notizia non è recente, ma la riportiamo per le numerose richieste di clienti e commercialisti dell’ultimo periodo.
 
E’ cessato ben 2 anni fa l’obbligo della comunicazione cartacea all’Agenzia delle Entrate dell’installazione, variazione o disinstallazione dei registratori di cassa.

 
Infatti col provvedimento Dell’Agenzia delle Entrate n. 2013/150227 sono stati definiti 2 punti:
 
-          Il primo è, appunto, la semplificazione riguardante gli adempimenti posti a carico dell’utente per cui la comunicazione relativa alla messa in servizio (installazione), disinstallazione (dismissione) e variazione dell’apparecchio misuratore fiscale è soppressa.
 
-          il secondo è relativo alla verificazione periodica, ovvero il controllo annuale dopo il quale si appone la targhetta verde sul registratore di cassa, che deve essere eseguita tassativamente alla prima installazione del registratore di cassa. La legislazione precedente prevedeva la possibilità che il registratore di cassa venisse installato presso il cliente senza eseguire nessun controllo sulla cassa. Questo però creava un “buco” di informazioni alla stessa Agenzia perché, non facendo la verifica, il laboratorio che installava la cassa non comunicava telematicamente l’intervento e quindi non risultava nessun registratore di cassa installato.
 
Perciò, in seguito ad un intervento di installazione, disinstallazione o variazione su un qualsiasi registratore di cassa fiscale, il laboratorio che effettua l’intervento dovrà solo annotare l’intervento nel libretto di dotazione fiscale. L’onere della comunicazione vera e propria è a carico del laboratorio che, trimestralmente, dovrà trasmettere il file degli interventi.



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