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Tempo di fiere ed eventi! Come utilizzare il tuo registratore di cassa!

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Dalla primavera e durante la bella stagione ogni fine settimana è quello buono per partecipare a fiere, manifestazioni ed eventi.
Se anche tu stai pensando di partecipare con la tua attività ad uno di questi eventi, leggi queste semplici regole per poter esser in regola e per risparmiare un pò:

1. PUOI USARE IL REGISTRATORE DI CASSA GIA' PRESENTE NEL TUO PUNTO VENDITA: per l'Agenzia delle Entrate



Verifica periodica sulla cassa, perchè farla?

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Tags: verificaperiodicaleggienormativetasseagenziadelleentrate
 
Se sei un negoziante, hai sicuramente a che fare ogni giorno col tuo registratore di cassa e saprai anche che ogni anno devi da fare, per legge, una verifica periodica che ti costa.
 
 
Ti sei mai chiesto perché è obbligatorio fare questa verifica periodica su questo strumento per te così “banale”?
Il registratore di cassa, è per l’Agenzia delle Entrate, il supporto su cui tu annoti tutto ciò che vendi, e quindi il tuo reddito. Ogni giorno, dal registratore di cassa, stampi la chiusura fiscale, per annotare sul registro apposito, i corrispettivi battuti.
E’ proprio per questo che l’Agenzia delle Entrate, con il PROVVEDIMENTO DEL 28 LUGLIO 2003, ha voluto rendere obbligatorio un controllo su questo strumento, a garanzia dell’utilizzatore e dell’Agenzia.
Provate ad immaginare se il registratore di cassa, per un errore nella memoria fiscale, registrasse importi più alti di quelli effettivamente battuti. E tu, non ti rendi conto perché magari la differenza è di 10, 20€. I più precisi avranno in cassa solo e tutto l’incassato del giorno, così da poter verificare… ma per tutti noi che dal cassetto facciamo uscire ed entrare soldi non relativi alla giornata?
Se moltiplichi quei 20€ per un anno di lavoro: su 300 giorni lavorati, dichiari 6.000€ in più che realmente non hai incassato!
Ed ecco allora a che serve la verifica periodica: a verificare il perfetto funzionamento dell’apparecchio che detta le tasse che devi pagare allo Stato!
Meno errori farà la macchina, più giusta sarà l’imposizione fiscale sul tuo reddito.
 
 
Il tecnico quindi verifica:
  1. che la cassa funzioni in tutte le sue parti,      verifica i display, la stampa dello scontrino e la tastiera;
  2. verifica i totali degli scontrini fiscali;
  3. verifica i totali della chiusura giornaliera;
  4. verifica i totali della memoria fiscale.
Tutte le prove effettuate, vengono segnate poi in un foglio di check list che il tecnico lascia in copia al cliente, insieme agli scontrini e alle letture effettuate.
L’esito della verifica poi verrà comunicata all’Agenzia delle Entrate per via telematica a carico del centro di assistenza.
Sei ancora convinto che la verifica periodica sia solo una tassa inutile?
Se questo mese non l’hai ancora effettuata: contattaci!



Spesometro: da inviare entro 11 aprile 2016

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Tags: sagiservicespesometroleggiagenziadelleentrateIVAFacilesoftwaregestionali
 

Cos’è lo Spesometro?
 
Lo spesometro è una delle tante comunicazioni con cui le aziende devono comunicare dati su dati all’Agenzia delle Entrate. Introdotto dal D.I. 78/2010, obbliga a comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, ovvero tutte le vendite e gli acquisti di beni e servizi.

 
 
Chi deve comunicarlo?
 
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi Iva, ovvero tutte le aziende che effettuano operazioni rilevanti Iva, compresi gli enti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni ecc…).
 
Sono esonerati dallo spesometro:
 
-          i contribuenti forfetari (regime agevolato forfetario introdotta dalla Finanziaria 2015);
 
-          i contribuenti minimi di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011. L'esonero non opera se, in corso d'anno, viene meno il regime a causa del superamento di oltre il 50% del limite dei ricavi/compensi. In tal caso vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l'applicazione del regime agevolato.
 
-          i commercianti al minuto e i tour operator per le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro (al netto dell'Iva)

 
 
Quando bisogna comunicarlo?
 
Per tutte le operazioni relative al 2015, queste le scadenze:
 
-          11.4.2016 per tutti coloro che fanno la liquidazione mensile dell’IVA;
 
-          20.4.2016 per tutti gli altri.

 
 
Come farlo?
 
L’Agenzia delle Entrate ha predisposto un “Modello di comunicazione polivalente. Sono tante le linee guida, le esclusioni e le limitazioni dello Spesometro e per chi vuole far da se, sembra una giungla.
 
Queste alcune linee guida per la compilazione:
 
-          Tipo di invio: i dati possono essere inviati in forma analitica (ovvero tutte le singole fatture per singolo cliente/fornitore) o in forma aggregata (per ogni cliente/fornitore vengono sommate le fatture emesse/ricevute)
 
-          Vanno comunicate tutte le operazioni con l’obbligo di emissione della fattura di qualsiasi importo e tutte le operazioni per le quali non vi è l’obbligo di emissioni della fattura per un importo al lordo dell’IVA pari o superiore a 3.600,00 euro.
 
-          Vanno comunicate tutte le operazioni a reverse charge, per le quali non è stata addebitata l'Iva in fattura e le operazioni split payment (art. 17-ter D.p.r. 633/72), per le quali l'Iva viene versata direttamente all'Erario
 
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria. In particolare:
 
-          le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 Euro, effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto tramite carte di credito, di debito e prepagate;
 
-          le operazioni che sono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (es. fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, contratti di compravendita di immobili);
 
-          le operazioni già trasmesse con il sistema tessera sanitario (già inviate per la predisposizione del mod. 730 precompilato)
 
-          operazioni finanziarie esenti Iva art. 10 del D.p.r. 633/72;
 
-          operazioni già comunicate tramite il sistema tessera sanitaria (STS). Si ricorda, infatti, che ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato, i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie (come ad esempio i medici, gli odontoiatri, le farmacie ecc…) devono inviare i relativi dati al STS. In mancanza di un esonero ufficiale, si ritiene che siano obbligato alla compilazione dello spesometro anche i soggetti che hanno inviato all'Agenzia delle entrate i dati delle spese funebri, per la predisposizione del 730 precompilato;
 
-          le operazioni effettuate o ricevute in ambito extra Ue, se già oggetto di dichiarazione in Dogana (importazioni ed esportazioni di beni). Sono, invece, incluse le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali  e le triangolazioni UE.
 
-          le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat.

 
 

Contattaci al n. 079.37.66.077 o clicca qui

 
 
Parti del testo sono tratte da (https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12184-spesometro-2015-scadenza-novit-e-come-compilarlo.html)



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